Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo unico, istituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, che sostituisce e comprende sette diversi titoli abilitativi  in materia ambientale (sotto elencati), prima richiesti e ottenuti separatamente. L'AUA si pone quindi come strumento di semplificazione amministrativa che risponde alla duplice esigenza di:

  • garantire la tutela dell’ambiente
  • ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori privati e pubblici

determinando, conseguentemente, un netto miglioramento, in termini di efficienza, dell’intero sistema autorizzativo. In quest'ottica, le principali novità introdotte riguardano gli aspetti procedurali ed amministrativi, mentre restano inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative di settore.

Approfondimenti

Che titoli sostituisce?

L'AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

  • autorizzazione agli scarichi (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152), e in particolare:
    • autorizzazione agli scarichi in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento, acque reflue urbane provenienti da agglomerati
    • autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento
    • autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue domestiche
    • autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche
    • autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche
  • autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (Decreto legislativo 27/01/1992, n. 99, art. 9
  • autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269
  • autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272)
  • comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 4 e com. 6
  • comunicazioni in materia di rifiuti per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 215) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 216)
  • comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di  allevamento, delle acque di  vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 112).
Da chi può essere chiesta? quali sono gli impianti per i quali va chiesta?

L'AUA deve essere richiesta dal gestore, cioè la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, degli impianti soggetti a uno dei titoli abilitativi sopra elencati e installati presso:

Quali sono le attività e gli impianti per i quali non va chiesta?

L'AUA non si applica:

Quando va chiesta obbligatoriamente e quando può essere chiesta facoltativamente?

Richiesta di rilascio di un titolo abilitativo

Se l'attività svolta riguarda uno o più dei titoli abilitativi sopra elencati allora è obbligatorio richiedere l'AUA. L'AUA è facoltativa solo se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazione e/o ad autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera. In questo caso è possibile presentare apposita documentazione (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art 3, com. 3).

Richiesta di rinnovo o modifica sostanziale di un titolo abilitativo

La Circolare regionale 05/08/2013, n. 19 e la Circolare ministeriale 07/11/2013, n. 49801 chiariscono che nei casi di rinnovo e di modifica sostanziale (variazione considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore perché può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente): 

  • se l'attività svolta è soggetta a comunicazioni e al possesso di titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione o del primo titolo abilitativo di carattere autorizzatorio è obbligatorio richiedere l'AUA.
  • se l'attività svolta è soggetta ad autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera e al possesso di titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, è sempre facoltà del gestore presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera. Per gli altri titoli abilitativi è obbligatorio richiedere l'AUA.
  • se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazioni, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione è facoltativo richiedere l'AUA. In questo caso è possibile presentare apposita documentazione (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).
  • se l'attività svolta è soggetta unicamente ad autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera, alla scadenza o alla modifica sostanziale del titolo è facoltativo richiedere l'AUA. In questo cao è possibile richiedere apposita documentazione (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Quando è obbligatorio richiedere l'AUA, per semplificare il procedimento amministrativo la domanda deve riportare gli estremi di tutti i titoli ancora validi di cui il gestore è in possesso (siano essi comunicazioni, autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, titoli abilitativi di carattere autorizzatorio). Se le condizioni d’esercizio e le informazioni contenute in questi titoli non sono mutate, l'autorità competente farà riferimento alla documentazione già in proprio possesso. In questo caso, quindi, il gestore non deve presentare nuovamente tutta la documentazione, anzi basta autocertificare che le condizioni e i presupposti alla base di questi titoli non sono variati.

Quando non va chiesta?

La Circolare regionale 05/08/2013, n. 19 chiarisce che le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti di voltura (cambio di denominazione del soggetto titolare del titolo abilitativo) e di modifica non sostanziale (variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che può produrre effetti sull'ambiente). Pertanto questo tipo di istanze devono essere gestite secondo la disciplina prevista dalla normativa settoriale, quindi direttamente dalle Autorità Competenti (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 6, com. 1).

A chi deve essere chiesta?

L'AUA deve essere richiesta esclusivamente in modalità telematica al SUAP, che provvede a trasmetterla all'autorità competente e ai soggetti competenti.

Quanto dura?

L'AUA ha durata di 15 anni dalla data di rilascio e il suo rinnovo deve essere richiesto entro sei mesi dalla data di scadenza.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:56.51