Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che vendono direttamente al pubblico possono vendere gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato sul posto nei locali adiacenti a quelli di produzione, ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge l’attività artigianale, tramite l'utilizzo degli arredi dell'azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione. Questa attività deve però essere accessoria alla produzione e alla trasformazione degli alimenti stessi (Legge regionale 30/04/2009, n. 8, art. 2).
Per il consumo dei prodotti è possibile utilizzare unicamente gli arredi dell'azienda e di stoviglie e posate a perdere e l’esclusione del servizio di somministrazione. Per la definizione degli arredi dell’azienda e del servizio, non esplicitati dalla norma, si può fare riferimento alla Circolare ministeriale 28/09/2006, n. 3603/C. Alla luce della circolare, si possono definire "arredi dell’azienda" piccoli piani d’appoggio o sedie/panchine, che in ogni caso non possono coincidere con le attrezzature presenti normalmente negli esercizi di somministrazione e nelle relative pertinenze esterne, quali la presenza di più tavoli "apparecchiati" posti uno accanto all’altro con le relative sedie.
Altro requisito è l’assenza del servizio al tavolo, compresa la raccolta degli ordini, e il divieto di utilizzo di stoviglie, tranne quelle a perdere, e di tovaglie.
Riassumendo, il cliente potrà acquistare il prodotto al banco presente nella zona di produzione dell’azienda e consumarlo appoggiandosi a un ripiano/tavolino o sedendosi su una sedia/panchina, provvedendo personalmente a gettare le eventuali stoviglie utilizzate (piatti, bicchieri, posate, tovaglioli usa e getta).
Approfondimenti
Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico.
Se un’attività è svolta in aree da sottoporre a tutela è necessario attestare il rispetto dei criteri qualitativi eventualmente previsti. I criteri qualitativi sono stabiliti per motivi di interesse generale nella programmazione comunale, in particolare per la tutela dei consumatori e della sanità pubblica (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 4-bis).
I cittadini extracomunitari e dell’Unione Europea che esercitano l’attività devono possedere almeno uno dei seguenti titoli:
- certificato di conoscenza della lingua italiana (Certificazione Italiano Generale - CELI di livello A2 Common European Framework)
- attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta
- attestato che dimostri di aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio nel settore alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.