Commercio tramite distributori automatici

Commercio tramite distributori automatici

La vendita mediante distributori automatici è una forma speciale di commercio al dettaglio e consiste nell’acquistare gli stessi in nome e per conto proprio e nel rivenderli tramite distributori funzionanti a monete in locali aperti o non aperti al pubblico o su aree pubbliche direttamente al consumatore finale.

 

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Approfondimenti

Distributori automatici ed esercizi di vicinato

La vendita con apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad uso esclusivo, è soggetta alle stesse disposizioni dell'apertura di un esercizio di vicinato (articolo 17 del Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114).

Distributori automatici e somministrazione di alimenti e bevande

L'installazione di distributori automatici per somministrare alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a questa attività è soggetta alle stesse disposizioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Comunicazione semestrale di nuove installazioni e disinstallazioni

La Legge regionale 26/05/2017, n.  15, art. 14, com. 1 ha abrogato la Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 15, com. 1: alla luce dei nuovi aggiornamenti normativi, pertanto, non è più necessario comunicare semestralmente all'ATS le nuove installazioni e le disinstallazioni di distributori automatici.

Case dell'acqua

Le “case dell’acqua” hanno avuto in questi anni una diffusione capillare sul territorio regionale e nazionale. Sono unità distributive, aperte al pubblico, di acqua destinata al consumo umano derivata da una rete idrica pubblica, a volte sottoposta a processi di trattamento.

Le strutture si caratterizzano per la distribuzione, gratuita o a pagamento, di acqua naturale e/o gasata e/o refrigerata, da consumarsi sul posto o raccolta mediante contenitori portati dai consumatori stessi.

Per l'installazione di case dell'acque il gestore delle unità distributive deve presentare notifica sanitaria come previsto dal Decreto del Dirigente di unità organizzativa 05/06/2017, n. 6589

Per ciascuna unità distributiva, il gestore dovrà inoltre predisporre il "piano di autocontrollo" con i punti critici e le analisi di laboratorio utili a garantire sia il mantenimento dei requisiti di potabilità dell'acqua erogata sia il controllo di eventuali cessioni derivanti dai materiali a contatto con l’acqua. Il gestore non è obbligato a presentare con la notifica sanitaria il piano di autocontrollo, ma questo dovrà essere disponibile al momento delle ispezioni effettuate dall’ATS, così come l’esito delle analisi interne effettuate sull’acqua.

Attività correlate

Variare l'attività
Modificare la ragione sociale, modificare la compagine sociale o cambiare i soggetti titolari dei requisiti professionali.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:56.51