Distributori di carburante, collaudo ed esercizio provvisorio

Distributori di carburante, collaudo ed esercizio provvisorio

Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio i nuovi impianti, gli impianti potenziati con i prodotti metano e GPL e gli i impianti sottoposti a ristrutturazione totale (sia pubblici che privati) devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione o concessione, da un'apposita commissione alla presenza del richiedente o di un suo delegato. 

La commissione deve accertare la funzionalità, la sicurezza e l’idoneità tecnica delle attrezzature installate e la conformità dell’impianto.

Da questa procedura sono esclusi gli impianti di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e le direttive europee (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 94 e Deliberazione della Giunta regionale 09/06/2017, n. 10/6698).

In attesa del collaudo, il SUAP può autorizzare l’esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 180 giorni prorogabili (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 94Deliberazione della Giunta regionale 09/06/2017, n. 10/6698).

Per ottenere il collaudo dell'impianto è necessario presentare domanda al SUAP come previsto dall'articolo 94 della Legge regionale 02/02/2010, n. 6 e dalla Deliberazione della Giunta regionale 09/06/2017, n. 10/6698.

Per avviare l'esercizio provvistorio dell'impianto è necessario ottenere l'autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dall'articolo 94 della Legge regionale 02/02/2010, n. 6 e dalla Deliberazione della Giunta regionale 09/06/2017, n. 10/6698.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:56.51