Estetisti, massaggiatori, centri abbronzatura, centri benessere, saune, onicotecnica

Estetisti, massaggiatori, centri abbronzatura, centri benessere, saune, onicotecnica

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano. Lo scopo è quello di mantenere il corpo in perfette condizioni o di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico. Questa attività può essere svolta con tecniche manuali o con apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni di carattere terapeutico che devono essere svolte da personale medico abilitato.

Sono attività di estetista:

  • centro di abbronzatura o “solarium”
  • ogni massaggio non terapeutico
  • disegno epidermico e trucco semipermanente
  • sauna e bagno turco
  • onicotecnica (attività che applica e ricostruisce unghie artificiali preparando, lavorando e modellando una resina, un gel o dei prodotti similari, che successivamente sono rimodellati, colorati e/o decorati).
Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali e professionali previsti dalla Legge 04/01/1990, n. 1, dal Regolamento regionale 16/12/1989, n. 73 e dalla Legge regionale 15/09/1989, n. 48.

Tutti i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono possedere la qualificazione professionale sia per le imprese artigiane che per quelle non artigiane (Legge 04/01/1990, n. 1, art. 4).

Per ogni sede dell'impresa deve essere designato almeno un responsabile tecnico con una qualificazione professionale. Questo ruolo può essere svolto dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un familiare coadiuvante o da un dipendente dell'impresa. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica e deve essere iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA (Legge 04/01/1990, n. 1, art. 3).

Per svolgere qualsiasi attività, sia con tecniche manuali e corporee che con l'utilizzo di specifici apparecchi, è necessario soddisfare i requisiti professionali (Legge regionale 27/02/2012, n. 3, art. 3). Sono comprese le attività che comportano prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, come i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici. Sono escluse le attività esercitate dagli operatori iscritti al registro citato nella Legge regionale 01/02/2005, n. 2, art. 2.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Devono noltre essere rispettati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza indicati nell'Allegato 1 del Regolamento regionale 22/03/2016, n. 5.

L'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per l'attività di estetista è disciplinato dal Decreto ministeriale 12/05/2011, n. 110 e dal Decreto ministeriale 15/10/2015, n. 206. È necessario osservare scupolosamente le disposizioni, le modalità di esercizio e di applicazione, le cautele d'uso e le norme tecniche contenute nelle schede informative dell'Allegato 2.

Approfondimenti

Non sono attività di estetista

Non rientrano nell’attività di estetista:

  • i trattamenti con prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario che prevedono la presenza di un operatore sanitario (fisioterapista, podologo, ecc.)
  • l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali
  • le attività motorie, come quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi
  • le prestazioni, i trattamenti e le manipolazioni sulla superficie del corpo umano, compresi i massaggi estetici e rilassanti per migliorare il benessere fisico ed estetico della persona o per curare il corpo senza effetti terapeutici (Sentenza della Corte costituzionale 25/05/2013, n. 98 che dichiara l'illegittimità costituzionale della Legge regionale 27/02/2012, n. 3, art. 3, com. 4)
  • la sola e semplice decorazione delle unghie, in quanto rientra tra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano al solo scopo di abbellimento (Nota Ministeriale 20/11/1993, Prot. 19686.QV)
  • le discipline bio-naturali (Legge regionale 01/02/2005, n. 2)
  • le grotte del sale o haloterapia.
Iscrizione all'Albo artigiani e al Registro Imprese

L'attività deve essere esercitata in forma di impresa, individuale o societaria come previsto dalle norme vigenti (Legge 04/01/1990, n. 1, art. 2). I soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro Imprese non possono svolgere l’attività.

Vendita di prodotti inerenti ai servizi effettuati

Alle imprese che vendono o cedono alla propria clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, al solo fine della continuità del trattamento in corso, purchè debitamente certificati e garantiti dalla normativa comunitaria, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114. Pertanto non è necessario presentare nessuna SCIA.

Attività congiunta di acconciatore

L'attività professionale di parrucchiere può essere svolta insieme a quella di estetista. Le due attività possono essere svolte anche nella stessa sede, basta che ci sia una netta e visibile separazione delle aree destinate alle due attività. In ogni caso, è necessario possedere i requisiti soggettivi professionali richiesti per lo svolgimento delle diverse attività. 

In questo caso è necessario presentare anche SCIA per acconciatori, barbieri, parrucchieri.

Affitto di poltrona, cabina o postazione

L'esercente l'attività di estetista, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti ed acconciatori, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona. 

In questo caso è necessario presentare anche comunicazione per affitto di poltrona, cabina o postazione.

Attività correlate

Variare l'attività
Modificare la ragione sociale, modificare la compagine sociale o cambiare i soggetti titolari dei requisiti professionali.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:56.51