Attività concernenti prodotti audiovisivi

Attività concernenti prodotti audiovisivi

Per attività concernenti prodotti audiovisivi si intendono le attività, svolte ai fini di lucro, di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita e noleggio o cessione a qualsiasi titolo di (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 75-bis "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"):

  • nastri
  • dischi
  • videocassette
  • musicassette
  • altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento.

Per svolgere l'attività è necessario presentare apposita comunicazione alla Questura come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 75-bis "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

La documentazione necessario per svolgere l'attività deve essere trasmessa al SUAP come previsto dalla Sezione I, Tabella A del Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione alla Questura. In alternativa, la documentazione può essere trasmessa direttamente alla Questura.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.

Puoi trovare questa pagina in

Aree tematiche: Imprese Lavoro
Io sono: Imprenditore
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:56.51