Devono presentare apposita SCIA per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività tutte le attività che somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività principale.
La somministrano alimenti e bevande al pubblico indistinto è invece soggetta alle stesse disposizioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, essendo l'attività effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, non è necessario soddisfare i requisiti soggettivi professionali (Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71 e Circolare ministeriale 12/09/2012, n. 365/C).
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Se si somministrano alimenti e bevande, è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilità come previsto dal Decreto ministeriale 17/12/1992, n. 564.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l'attività è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.