Attività legate a sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

Attività legate a sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

I sottoprodotti di origine animale sono tutti i materiali di origine animale che per vari motivi non sono destinati al consumo umano. Possono essere carcasse di animali morti o alimenti di origine animale.

I sottoprodotti di origine animale si ottengono prevalentemente durante:

  • la macellazione di animali destinati al con­sumo umano
  • la produzione di prodotti di origine animale come i prodotti lattiero-caseari
  • lo smal­timento dei cadaveri di animali
  • i provvedi­menti di lotta alle malattie.

A prescindere dall’origine, essi costituiscono un rischio potenziale per la salute pubblica, la salute degli animali e l’ambiente. Questo rischio deve essere tenuto sotto controllo in modo adeguato. Per esempio, questi prodotti possono essere spediti a sistemi di smaltimento sicuri o essere utilizzati per vari fini che riducono al minimo i rischi sanitari.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l'attività è inoltre necessario rispettare i requisiti stabiliti dal Regolamento comunitario 21/09/2009, n. 1069/2009.

Approfondimenti

Riconoscimento e registrazione degli stabilimenti

Ogni operatore è obbligato a notificare ciascun stabilimento sotto il suo controllo che esegue una o più attività elencate nel Regolamento comunitario 21/09/2009, n. 1069/2009, art. 24 presentando una segnalazione certificata.

Ogni stabilimento che produce, trasporta, manipola, immagazzina, immette sul mercato, distribuisce, usa o smaltisce sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati deve essere registrato (Regolamento comunitario 21/09/2009, n. 1069/2009, art. 23).

La procedura per riconoscere gli stabilimenti è descritta in dettaglio nella Circolare regionale 28/03/2011, n. 4/SAN/2001.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:56.51