Sono oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo) e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi e ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi). Metalli e pietre preziose possono anche essere venduti sciolti.
Per svolgere l'attività è necessario ottenere apposita autorizzazione rilasciata dalla Questura come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 127 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
La documentazione necessario per svolgere l'attività deve essere trasmessa al SUAP come previsto dalla Sezione I, Tabella A del Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione alla Questura. In alternativa, la documentazione può essere trasmessa direttamente alla Questura.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.
Approfondimenti
Se si vendono gli articoli è inoltre necessario presentare la documentazione per la vendita in esercizio di vicinato, in media struttura di vendita o in grande struttura di vendita.