Manifestazioni sportive competitive su strada (gare ciclistiche, podistiche, motoristiche, ecc.)

Manifestazioni sportive competitive su strada (gare ciclistiche, podistiche, motoristiche, ecc.)

Una competizione sportiva su strada è una manifestazione di carattere agonistico svolta su aree pubbliche o su strade di uso pubblico (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9 e Regolamento regionale 27/03/2006, n. 6, art. 2).

Il carattere agonistico dell’evento richiede la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • esistenza di un regolamento di gara che preveda la formazione di un ordine di arrivo o di una graduatoria di merito finale, con o senza premi per i migliori classificati
  • esistenza di un regolamento di gara che fissi un tempo massimo per l'arrivo al traguardo dei partecipanti.

Le gare sportive si distinguono in:

  • gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale
  • gare con veicoli a motore

Sono escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Quando la competizione si svolge interamente sul territorio comunale, per svolgere l'attività è necessario ottenere l'autorizzazione rilasciata dal Comune come previsto dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 1 e dalla Legge regionale 05/01/2000, n. 1, art. 150-ter.

Quando la competizione si svolge su più Comuni, per svolgere l'attività è necessario ottenere l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia come previsto dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 1 e dalla Legge regionale 05/01/2000, n. 1, art. 150-ter.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Requisiti oggettivi

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Occorre rispettare anche le condizioni di sicurezza, controllo, assistenza e vigilanza previste dal Regolamento regionale 27/07/2006, n. 6.

Approfondimenti

Occupazione di suolo pubblico

Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Impatto acustico

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'autorizzazione per attività in deroga alle emissioni sonore.

Nulla osta dell'ente proprietario della strada

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta dell'ente proprietario della strada o area pubblica (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 2 e Legge regionale 05/01/2000, n. 1, art. 150-quater).

Il nulla osta si intende tacitamente acquisito se, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, l'ente proprietario non ha dato il suo diniego (Regolamento regionale 27/03/2006, n. 6, art. 6, com. 4).

Nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche, i promotori devono richiedere, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per consentire la formulazione del programma delle competizioni che verrà reso noto entro il mese di febbraio dell'anno successivo mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il nulla osta è concesso se le competizioni non creano gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario e previo parere preventivo del CONI, necessario al riconoscimento del carattere sportivo delle competizioni.

Il parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionisti indicati dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 60, purchè la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Polizza assicurativa

Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che deve coprire anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni causati alle strade e alle relative attrezzature (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com. 6).

Collaudo del percorso di gara

L'autorizzazione per lo svolgimento di competizioni motoristiche è subordinata all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito da rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno, unitamente a rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori (Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 9, com, 4).

Il collaudo non è necessario per di gare di regolarità con velocità media superiore a 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico.

Attività di pubblico spettacolo, somministrazione di alimenti e bevande, ecc.

Se oltre alla competizione su strada sono previste anche attività di pubblico spettacolo, di somministrazione di alimenti e bevande, di allestimento di palchi e pedane, ecc. occorre presentare apposita documentazione per manifestazione temporanea in luogo aperto.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:56.51