Per attività concernenti prodotti audiovisivi si intendono le attività, svolte ai fini di lucro, di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita e noleggio o cessione a qualsiasi titolo di (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 75-bis "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"):
- nastri
- dischi
- videocassette
- musicassette
- altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento.
Per svolgere l'attività è necessario presentare apposita comunicazione alla Questura come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 75-bis "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
La documentazione necessario per svolgere l'attività deve essere trasmessa al SUAP come previsto dalla Sezione I, Tabella A del Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione alla Questura. In alternativa, la documentazione può essere trasmessa direttamente alla Questura.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.